Nel panorama fiscale e giuridico italiano, una recente svolta si è manifestata attraverso due sentenze significative della Corte di giustizia di secondo grado del Piemonte, numeri 36 e 37/2024. Queste sentenze hanno posto fine a una lunga disputa riguardante la natura e il trattamento fiscale delle polizze vita utilizzate per il Trattamento di fine mandato (Tfm) degli amministratori.

Per anni, la questione della deducibilità di queste polizze e del loro status come potenziali “fringe benefit” ha sollevato dibattiti e incertezze. L’Agenzia delle Entrate, in particolare, aveva messo in dubbio il trattamento fiscale di una polizza vita Tfm, che in un caso specifico rappresentava il 42% del compenso annuale dell’amministratore. Secondo l’interpretazione dell’agenzia, tale percentuale superava il limite del Trattamento di fine rapporto (Tfr) stabilito per i dipendenti e doveva essere vista come un vantaggio accessorio (fringe benefit) e quindi soggetta a tassazione aggiuntiva.

Tuttavia, le sentenze del 2024 hanno chiarito in modo definitivo la posizione legale. La Corte ha stabilito che le polizze vita utilizzate per il Tfm degli amministratori non costituiscono fringe benefit. Questo ha implicazioni significative per il modo in cui le aziende possono trattare fiscalmente tali polizze, permettendo loro di dedurne il costo integralmente dalla base imponibile.

Inoltre, la Corte ha affrontato la questione della doppia tassazione. Ha sottolineato che le somme versate per l’assicurazione non sono direttamente fruibili dall’amministratore, ma piuttosto dai suoi eredi in caso di morte. Questo dettaglio ha smantellato l’argomentazione dell’Agenzia delle Entrate che vedeva in queste polizze un “processo alle intenzioni” e una potenziale elusione fiscale.

Un altro aspetto cruciale affrontato dalle sentenze è il “tetto” alla polizza. La Corte ha precisato che le quote accantonate per il Tfm possono essere dedotte annualmente in base al principio di competenza, a condizione che ciò sia stabilito in un atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto di lavoro, specificando anche l’importo.

Queste sentenze rappresentano un punto di svolta per le società e gli amministratori. Offrono una maggiore chiarezza sul trattamento fiscale delle polizze vita Tfm, incentivando una pianificazione finanziaria più precisa e trasparente. La decisione della Corte di giustizia di secondo grado del Piemonte è un esempio di come l’interpretazione del diritto possa evolvere, adeguandosi alle realtà economiche contemporanee e offrendo soluzioni equilibrate a questioni complesse.

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